18/05/2012
Legge 4
REGIONE VENETO 

LEGGE REGIONALE 9 Marzo 2007 , n. 4 

Iniziative   ed   interventi   
regionali   a   favore   dell'edilizia
sostenibile.

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
n. 25 del
                           13 marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Al  fine  di tutelare la qualita' della vita, dell'ambiente e
del  territorio,  la  Regione  del  Veneto  promuove  e  incentiva la
sostenibilita'  energetico  - ambientale nella realizzazione di opere
di edilizia pubblica e privata.
    2.  Per  edilizia  sostenibile  deve  intendersi  l'osservanza di
teorie  progettuali  che  fondano  l'ideazione e la realizzazione del
manufatto  edilizio  su  principi  di compatibilita' dello stesso con
l'ambiente e di miglioramento della qualita' della vita umana.

        
      
                               Art. 2.
          Interventi di edilizia sostenibile e linee guida

    1.  Ai  fini  della  presente  legge  s'intende per interventi di
edilizia  sostenibile,  comunemente  indicata anche come bioedilizia,
edilizia       naturale,       edilizia      ecologica,      edilizia
bio-etico-compatibile,  edilizia  bio-ecologica,  gli  interventi  di
edilizia  pubblica  o  privata  che siano caratterizzati dai seguenti
requisiti:
      a) favoriscano  il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti
rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
      b) garantiscano   il   benessere,  la  salute  e  l'igiene  dei
fruitori;
      c) si  avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per
l'edilizia,  di  impianti,  di  elementi di finitura, di arredi fissi
selezionati  tra  quelli  che  non  determinano  lo  sviluppo  di gas
tossici,  emissione  di  particelle,  radiazioni  o  gas  pericolosi,
inquinamento dell'acqua o del suolo;
      d) privilegino  l'impiego  di  materiali e manufatti di cui sia
possibile   il   riutilizzo  anche  al  termine  del  ciclo  di  vita
dell'edificio   e   la  cui  produzione  comporti  un  basso  consumo
energetico;
      e) conservino,    qualora    si   tratti   di   interventi   di
ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
    2.  Con  il  provvedimento  di cui all'Art. 8, comma 1, la giunta
regionale   definisce   le   linee   guida  in  materia  di  edilizia
sostenibile,    di   seguito   denominate   linee   guida,   su   cui
l'amministrazione   regionale  basa  la  valutazione  della  qualita'
ambientale   ed   energetica   espressa  dai  singoli  interventi  di
bioedilizia,   ai   fini   dell'ammissibilita'   degli   stessi  alla
contribuzione   regionale  prevista  dalla  presente  legge  e  della
graduazione  dei contributi stanziati, nonche' ai fini dello scomputo
della  superficie  e  delle volumetrie di cui all'Art. 5. Dette linee
guida   costituiscono   inoltre   riferimento  per  l'elaborazione  e
l'integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.
    3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di
valutazione,  sono  direttive  di  tipo  prestazionale, funzionali al
riconoscimento   della   sostenibilita'   dell'intervento   in   base
all'elaborazione   di   una   corrispondente   scala  di  prestazione
qualitativa,  in  ragione della quale viene assegnato il punteggio di
valutazione dell'intervento stesso.
    4.  Fra  le  aree  di  valutazione di cui al comma 3 sono incluse
quelle che fanno riferimento:
      a) alla qualita' dell'ambiente esterno;
      b) al consumo di risorse;
      c) ai carichi ambientali;
      d) alla qualita' dei servizi forniti;
      e) alla   qualita'   della  gestione  dell'intervento  e  degli
impianti;
      f) all'accessibilita' ai servizi pubblici e di trasporto.

        
      
                               Art. 3.
       Criteri di individuazione dei materiali da costruzione

    1.  L'individuazione dei materiali da costruzione di cui all'Art.
2, comma 1, lettera c) risponde ai seguenti criteri:
      a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base
di  requisiti  di  valutazione  definiti  dalle  linee  guida  di cui
all'Art.  2,  comma 2, fra i quali la riciclabilita' globale, la loro
natura  di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico
richiesto  ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e
smaltimento;
      b) utilizzo  di  materiali,  oltre che di tecniche costruttive,
che  consentano  di  recuperare la tradizione locale e di contenere i
costi di trasporto;
      c) utilizzo  di materiali privi di sostanze riconosciute nocive
per la salute e per l'ambiente e non radioattivi.
    2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai
requisiti  di  cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche,
nella  misura  delle  soglie  da  definire  con le linee guida di cui
all'Art. 2, comma 2:
      a) permeabilita' al vapore ed alta traspirabilita';
      b) elettrostaticita';
      c) massima durabilita' nel tempo.

        
      
                               Art. 4.
Azioni   regionali   per  la  promozione  dell'edilizia  residenziale
                   pubblica e privata sostenibile

    1.  Ai  fini  di  cui  all'Art. 1, comma 1, la Regione del Veneto
adotta le seguenti iniziative:
      a) promozione   di   concorsi   di  idee  e  progettazione,  in
collaborazione   con   gli  enti  locali,  per  la  realizzazione  di
interventi  edili  pubblici o privati, secondo le tecniche e principi
costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui
all'Art. 2, comma 2;
      b) attivazione,  mediante  intese  con  l'universita',  con  le
istituzioni  scolastiche,  gli  enti di formazione professionale, gli
ordini  professionali  e le associazioni di categoria interessate, di
iniziative   di   ricerca  e  diffusione  culturale  in  materia.  di
architettura   ed   edilizia  ecocompatibili,  nonche'  di  corsi  di
formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile
per tecnici e operatori del settore;
      c) individuazione    di    agevolazioni    regionali   per   la
realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo
le  tecniche  e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati
dalle  linee  guida di cui all'Art. 2, comma 2, a favore dei seguenti
soggetti:
        1)  cooperative  edilizie  che esercitino attivita' edile nel
territorio della Regione del Veneto;
        2)  soggetti  d'impresa  che  esercitino  attivita' edile nel
territorio della Regione del Veneto;
        3) soggetti pubblici e privati titolari della proprieta' o di
altro diritto reale sul bene oggetto dell'intervento di costruzione o
ristrutturazione.
    2.  I criteri, le modalita' e le procedure per la predisposizione
e l'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre
che  per  l'individuazione  delle  agevolazioni  regionali  di cui al
comma 1,  lettera c)  sono  stabiliti  col provvedimento della giunta
regionale di cui all'Art. 8, comma 1.

        
      
                               Art. 5.
Scomputo  della  superficie  e delle volumetrie per gli interventi di
                        edilizia sostenibile

    1.  Per  gli  interventi  in  edilizia sostenibile finalizzati al
contenimento  del  fabbisogno  energetico, riconosciuti conformi alle
linee  guida  di  cui  all'Art.  2,  comma 2,  i comuni prevedono nel
regolamento  edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature
perimetrali degli edifici.

        
      
                               Art. 6.
                Intervento finanziario della Regione

    1.  La  Regione  del  Veneto  assegua  contributi  destinati alla
realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo
le  tecniche  e  principi  costruttivi  di edilizia sostenibile posti
dalle  linee  guida  di  cui  all'Art. 2, comma 2. La assegnazione e'
regolata   da   specifici  bandi  con  i  quali  si  individuano,  in
particolare:
      a) i soggetti ammissibili al contributo;
      b) le modalita' di accesso al contributo;
      c) le spese ammissibili al contributo;
      d) i termini di presentazione delle domande;
      e) i  termini  e  le  modalita'  di rendicontazione delle spese
sostenute;
      f) le  modalita' di pubblicizzazione dell'intervento finanziato
dalla Regione.
    2.  Il  provvedimento  d'assegnazione  dei contributi oggetto dei
bandi  di  cui al comma 1 e' approvato dalla giunta regionale, previo
parere della competente commissione consiliare.
    3.  Gli  interventi  di costruzione o ristrutturazione secondo le
tecniche  e  principi  costruttivi di edilizia sostenibile finanziati
dalla  Regione  del  Veneto  esibiscono, a titolo di segnalazione, un
logo   regionale   recante  un  simbolo  distintivo  individuato  dal
provvedimento della giunta regionale di cui all'Art. 8, comma 1.

        
      
                               Art. 7.
                Rispetto della normativa comunitaria

    1.  Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in
conformita' alla normativa dell'Unione europea e, in particolare a:
      a) la  disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole
e  medie  imprese,  pubblicato  in Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
      b) gli  orientamenti  in  materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
      c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.

        
      
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali

    1.  Con provvedimento della giunta regionale, da approvare previo
parere  della  commissione  consiliare  competente, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottati:
      a) le  linee  guida  in materia di edilizia sostenibile, di cui
all'Art. 2, comma 2;
      b) i   criteri,   le   modalita'   e   le   procedure   per  la
predisposizione  e  l'attuazione  delle  azioni  di  cui  all'Art. 4,
comma 1,  lettere a)  e b),  oltre  che  per  l'individuazione  delle
agevolazioni   regionali   di   cui  al  medesimo  Art.  4,  comma 1,
lettera e);
      c) il logo regionale di cui all'Art. 6, comma 3.
    2.  Le  disposizioni  di cui alla presente legge, promuovendo gli
interventi  di  edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a
materiali  che garantiscano, oltre all'elevata qualita' abitativa, la
minima  dispersione  di  calore all'esterno ed il massimo accumulo di
energia,   assicurano   il   contenimento   energetico   nelle   more
dell'approvazione  di  una legge regionale organica di attuazione del
decreto   legislativo  19 agosto  2005,  n.  192,  "Attuazione  della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

        
      
                               Art. 9.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge,
quantificati   in  euro  1.000.000,00  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari  2007,  2008  e  2009, si provvede con le risorse allocate
sull'UPB  U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita
n.  8  "Interventi per la casa ecologica", del bilancio di previsione
2007   e   pluriennale  2007-2009;  contestualmente  lo  stanziamento
dell'UPB  U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica"
viene   aumentato   di  euro  1.000.000,00  per  competenza  e  cassa
nell'esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 9 marzo 2007
                                GALAN

(Omissis)


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La Borsa della Bioedilizia27 ottobre 2011 a Treviso
Auditorium della Provincia di Treviso

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