REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE 9 Marzo 2007 , n. 4
Iniziative ed interventi
regionali a favore dell'edilizia
sostenibile.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 25 del
13 marzo 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Al fine di tutelare la qualita' della vita, dell'ambiente e
del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la
sostenibilita' energetico - ambientale nella realizzazione di opere
di edilizia pubblica e privata.
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l'osservanza di
teorie progettuali che fondano l'ideazione e la realizzazione del
manufatto edilizio su principi di compatibilita' dello stesso con
l'ambiente e di miglioramento della qualita' della vita umana.
Art. 2.
Interventi di edilizia sostenibile e linee guida
1. Ai fini della presente legge s'intende per interventi di
edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia,
edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia
bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di
edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti
requisiti:
a) favoriscano il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti
rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l'igiene dei
fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per
l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi
selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas
tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi,
inquinamento dell'acqua o del suolo;
d) privilegino l'impiego di materiali e manufatti di cui sia
possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita
dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo
energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di
ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all'Art. 8, comma 1, la giunta
regionale definisce le linee guida in materia di edilizia
sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui
l'amministrazione regionale basa la valutazione della qualita'
ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di
bioedilizia, ai fini dell'ammissibilita' degli stessi alla
contribuzione regionale prevista dalla presente legge e della
graduazione dei contributi stanziati, nonche' ai fini dello scomputo
della superficie e delle volumetrie di cui all'Art. 5. Dette linee
guida costituiscono inoltre riferimento per l'elaborazione e
l'integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di
valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al
riconoscimento della sostenibilita' dell'intervento in base
all'elaborazione di una corrispondente scala di prestazione
qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di
valutazione dell'intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse
quelle che fanno riferimento:
a) alla qualita' dell'ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualita' dei servizi forniti;
e) alla qualita' della gestione dell'intervento e degli
impianti;
f) all'accessibilita' ai servizi pubblici e di trasporto.
Art. 3.
Criteri di individuazione dei materiali da costruzione
1. L'individuazione dei materiali da costruzione di cui all'Art.
2, comma 1, lettera c) risponde ai seguenti criteri:
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base
di requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui
all'Art. 2, comma 2, fra i quali la riciclabilita' globale, la loro
natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo energetico
richiesto ai fini della loro estrazione, produzione, distribuzione e
smaltimento;
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive,
che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i
costi di trasporto;
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive
per la salute e per l'ambiente e non radioattivi.
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai
requisiti di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche,
nella misura delle soglie da definire con le linee guida di cui
all'Art. 2, comma 2:
a) permeabilita' al vapore ed alta traspirabilita';
b) elettrostaticita';
c) massima durabilita' nel tempo.
Art. 4.
Azioni regionali per la promozione dell'edilizia residenziale
pubblica e privata sostenibile
1. Ai fini di cui all'Art. 1, comma 1, la Regione del Veneto
adotta le seguenti iniziative:
a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in
collaborazione con gli enti locali, per la realizzazione di
interventi edili pubblici o privati, secondo le tecniche e principi
costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui
all'Art. 2, comma 2;
b) attivazione, mediante intese con l'universita', con le
istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli
ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, di
iniziative di ricerca e diffusione culturale in materia. di
architettura ed edilizia ecocompatibili, nonche' di corsi di
formazione in tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile
per tecnici e operatori del settore;
c) individuazione di agevolazioni regionali per la
realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo
le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati
dalle linee guida di cui all'Art. 2, comma 2, a favore dei seguenti
soggetti:
1) cooperative edilizie che esercitino attivita' edile nel
territorio della Regione del Veneto;
2) soggetti d'impresa che esercitino attivita' edile nel
territorio della Regione del Veneto;
3) soggetti pubblici e privati titolari della proprieta' o di
altro diritto reale sul bene oggetto dell'intervento di costruzione o
ristrutturazione.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per la predisposizione
e l'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre
che per l'individuazione delle agevolazioni regionali di cui al
comma 1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della giunta
regionale di cui all'Art. 8, comma 1.
Art. 5.
Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di
edilizia sostenibile
1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al
contenimento del fabbisogno energetico, riconosciuti conformi alle
linee guida di cui all'Art. 2, comma 2, i comuni prevedono nel
regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature
perimetrali degli edifici.
Art. 6.
Intervento finanziario della Regione
1. La Regione del Veneto assegua contributi destinati alla
realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo
le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile posti
dalle linee guida di cui all'Art. 2, comma 2. La assegnazione e'
regolata da specifici bandi con i quali si individuano, in
particolare:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) le modalita' di accesso al contributo;
c) le spese ammissibili al contributo;
d) i termini di presentazione delle domande;
e) i termini e le modalita' di rendicontazione delle spese
sostenute;
f) le modalita' di pubblicizzazione dell'intervento finanziato
dalla Regione.
2. Il provvedimento d'assegnazione dei contributi oggetto dei
bandi di cui al comma 1 e' approvato dalla giunta regionale, previo
parere della competente commissione consiliare.
3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le
tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati
dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un
logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal
provvedimento della giunta regionale di cui all'Art. 8, comma 1.
Art. 7.
Rispetto della normativa comunitaria
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in
conformita' alla normativa dell'Unione europea e, in particolare a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole
e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
C74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Con provvedimento della giunta regionale, da approvare previo
parere della commissione consiliare competente, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottati:
a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui
all'Art. 2, comma 2;
b) i criteri, le modalita' e le procedure per la
predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui all'Art. 4,
comma 1, lettere a) e b), oltre che per l'individuazione delle
agevolazioni regionali di cui al medesimo Art. 4, comma 1,
lettera e);
c) il logo regionale di cui all'Art. 6, comma 3.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli
interventi di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a
materiali che garantiscano, oltre all'elevata qualita' abitativa, la
minima dispersione di calore all'esterno ed il massimo accumulo di
energia, assicurano il contenimento energetico nelle more
dell'approvazione di una legge regionale organica di attuazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi
finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate
sull'UPB U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita
n. 8 "Interventi per la casa ecologica", del bilancio di previsione
2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento
dell'UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica"
viene aumentato di euro 1.000.000,00 per competenza e cassa
nell'esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 9 marzo 2007
GALAN
(Omissis)